Lo statuto è il cuore pulsante della nostra Fondazione.
In esso puoi trovare tutto ciò che c’è da sapere su di noi: chi siamo, cosa vogliamo, quali sono le nostre finalità, la gestione del patrimonio e molto altro ancora.
Perciò se ci vuoi conoscere questo è il posto giusto da cui partire.
È costituita la Fondazione denominata:”Fondazione Beato Giuseppe Tovini Fondo di solidarietà per il prestito di soccorso per la prevenzione dell’usura – O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)”.
La Fondazione ha sede in Verona, via Seminario n.° 8, potrà trasferire la propria sede nell’ambito della città di Verona senza necessità di variare lo Statuto e potrà, altresì, istituire sedi secondarie nel territorio della provincia di Verona ed in altre province della Regione Veneto, con semplice deliberazione del Consiglio di amministrazione.
La Fondazione ha durata indeterminata.
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza, della tutela dei diritti civili in favore di persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e dell’assistenza sociale e socio – sanitaria ed intende rendere operante nel sociale il principio cristiano della solidarietà umana.
In osservanza di tale scopo, la Fondazione, svolgendo attività esclusivamente di volontariato anche ai sensi della Legge 266/1991 e successive modifiche, si propone di:
– assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno e quindi si trovi nelle condizioni di diventare vittima dell’usura;
– operare con ogni mezzo consentito dalla Legge per prevenire il fenomeno dell’usura, ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione;
– assumere iniziative a favore di singoli, famiglie, e di piccole imprese familiari, a rischio di usura; l’attività di raccolta delle richieste e di istruttoria potrà avvenire anche tramite centri di ascolto periferici;
– rilasciare garanzie a Banche e ad altri intermediari finanziari convenzionati per favorire la concessione di finanziamenti a persone, famiglie e piccole imprese familiari, anche con le modalità previste dalla legge 108/96 che, pur non apparendo immediatamente a rischio di usura, non hanno capacità economico patrimoniali per ottenere il credito bancario ordinario, ma presentano potenzialità economiche future che possano giustificare l’assunzione di impegni responsabilizzanti come ad esempio piccoli prestiti di soccorso, microcredito di soccorso per la prevenzione all’usura o altre forme tecniche della medesima finalità e natura. Per l’attività istruttoria e di ascolto potranno essere richieste ai beneficiari dei piccoli rimborsi per le spese amministrative;
– informare, anche attraverso idonee campagne conoscitive, i cittadini sui servizi esistenti a sostegno delle situazioni problematiche al fine di dare speranza a chi si trova in situazioni di disagio e favorire la fiducia nelle Istituzioni;
– fornire e richiedere collaborazioni a Istituzioni, Enti pubblici e privati, Associazioni ed Organizzazioni di qualsiasi natura che si interessano dei temi dell’usura, del fenomeno del sovraindebitamento, dell’educazione al corretto uso del denaro e dell’educazione al risparmio;
– partecipare al patrimonio di Fondazioni aventi scopi sociali ed umanitari simili e con finalità benefiche o di promozione verso persone, famiglie o progetti di emancipazione sociale nei limiti di quanto disposto dagli artt. 6 e 9 del presente Statuto;
– promuovere e sostenere l’educazione, la formazione e l’aggiornamento degli operatori volontari che servono lo scopo della Fondazione;
– assumere qualunque iniziativa idonea a raggiungere gli scopi della Fondazione.
La Fondazione potrà, inoltre, attribuire direttamente, senza corrispettivo ed eventualmente, senza rimborso del capitale, somme di denaro provenienti da fondi non statali, e non costituenti la dotazione patrimoniale della Fondazione di cui all’articolo 6, sotto forma di sussidi, contributi, ovvero ogni altra forma di sostegno economico, il tutto nella percentuale stabilita al successivo art. 9.
La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle suindicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Per quanto attiene l’aspetto della prevenzione dell’usura, la Fondazione opera ai sensi e per gli effetti della L. 7 marzo 1996 n. 108; presso la Fondazione è istituito, con sovvenzioni pubbliche, un fondo speciale per la prevenzione del fenomeno dell’usura, operante secondo i criteri dettati dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, dalle sue norme di attuazione ai sensi del D.P.R. 11 giugno 1997 n. 315 e dalle successive modificazioni e integrazioni.
Tale fondo speciale avrà una separata gestione amministrativa e contabile.
Le necessità del richiedente e/o di coloro che si trovino nello stato di bisogno o nell’imminente rischio di cadervi, saranno accertate con giudizio insindacabile dal Consiglio di amministrazione, secondo le modalità stabilite mediante apposito Regolamento Interno approvato dal Consiglio di amministrazione secondo i seguenti criteri di massima:
a) l’ordine di richiesta e di urgenza;
b) il numero dei componenti il nucleo familiare;
c) la serietà della ragione dell’indebitamento connessa allo stato di bisogno;
d) il senso di responsabilità dell’indebitato;
e) l’accertamento dell’intera esposizione debitoria;
f) la potenziale capacità di rimborso;
g) la prospettiva di sottrarre l’indebitato al rischio di usura.
Il patrimonio della Fondazione, costituito inizialmente dal fondo di dotazione originario formato dal conferimento in denaro di Euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno virgola trentotto), sarà incrementato da:
– accantonamenti a riserve di eventuali avanzi di gestione;
– liberalità ricevute, espressamente destinate ad aumento del patrimonio per volontà del donatore o del testatore;
– contributi e liberalità ricevute, non aventi specifica destinazione, da Stato, Enti pubblici e privati, società e privati che risultino destinate a patrimonio da verbale del Consiglio di amministrazione.
Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato a perseguimento degli scopi
statutari.
La Fondazione potrà avvalersi, inoltre, della normativa prevista dall’art. 29 del D.lgs 4 Dicembre 1997 n. 460 (“Titoli di solidarietà”).
Sono organi della Fondazione:
– il Presidente della Fondazione;
– il Consiglio di amministrazione;
– il Revisore legale;
– il Presidente del Consiglio Generale;
– il Consiglio Generale.
Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente.
A tutti i membri di tutti gli organi della Fondazione si applica il disposto degli art.2 e 3 del Decreto del Ministro del Tesoro 6 Agosto 1996 e norme successive.
È istituito, inoltre, l’elenco degli “Amici Promotori” della Fondazione, costituito dalle persone fisiche o giuridiche che, spontaneamente e senza altro fine che la carità cristiana, intendono contribuire ad alimentare i fondi gestionali della Fondazione. L’appartenenza a detto elenco è meramente onoraria ed assolutamente priva di ogni potere amministrativo, deliberativo e consultivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione e presiede il Consiglio di amministrazione e i comitati tecnico esecutivi. È nominato dal Consiglio di amministrazione, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
Il Presidente:
– convoca il Consiglio di amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle singole adunanze;
– adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, mediante ratifica da parte del Consiglio di amministrazione nella prima riunione utile;
– sottoscrive gli atti e tutto quanto occorra e cura l’esecuzione degli atti di volta in volta deliberati;
– cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma quando questa si renda necessaria.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
Il Consiglio di amministrazione è composto da sette fino a quindici membri, dei quali quattro, ove il Consiglio sia formato da sette membri, cinque ove il Consiglio sia formato da nove membri, sei ove il Consiglio sia formato da undici membri, sette ove il Consiglio sia formato da tredici membri, otto ove il Consiglio sia formato da quindici membri sono persone nominate e sostituite dal Vescovo di Verona ed i restanti componenti vengono nominati dal Consiglio Generale di cui all’articolo 11.
La composizione numerica del Consiglio di amministrazione è determinata sulla base del numero di membri nominati dal Vescovo di Verona ai sensi del primo comma.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.
La carica di membro del Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Generale solo nel periodo in cui tale carica viene rivestita.
Il Consiglio di amministrazione è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione circa il perseguimento dello scopo e può delegare al Presidente o a singoli Consiglieri particolari poteri definendo le relative deleghe. Delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono e con l’approvazione della maggioranza dei presenti. Approva anche il regolamento operativo, i bilanci, delibera e propone al Consiglio Generale, di cui all’art. 12, eventuali modifiche statutarie.
Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, e, ove ritenuto opportuno, un Vicepresidente che surroghi il presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.
Il Consiglio di amministrazione si raduna in seduta ordinaria, su convocazione del
Presidente contenente l’ordine del giorno da trattare, senza formalità di procedura,
ogniqualvolta il Presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei propri membri.
Le somme a qualsiasi titolo pervenute alla Fondazione vengono depositate in garanzia presso Istituti di Credito ed altri intermediari finanziari convenzionati, per la concessione di prestiti ai bisognosi, ad eccezione di una percentuale dei fondi di provenienza non statale e senza vincolo di destinazione stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, da destinare alle spese di gestione ed agli interventi diretti di cui all’art. 4. Per questi ultimi, non si potrà, in ogni caso, superare il 15% (quindici per cento) dei fondi in questione.
I verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione devono constare da apposito registro vidimato ai sensi di legge.
Il Revisore Contabile è nominato dal Consiglio Generale, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
Può assistere alle riunioni degli organi della Fondazione. Esercita le funzioni previste per tale organo dalla normativa vigente. Il Revisore Contabile deve essere scelto fra i Dottori Commercialisti iscritti nell’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale civile e penale di Verona, che abbia l’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Il Presidente del Consiglio Generale svolge l’attività di impulso e coordinamento delle funzioni assegnate al Consiglio Generale, convoca e presiede le riunioni di quest’ultimo che dovranno tenersi almeno una volta l’anno. Propone, inoltre, al Consiglio Generale la nomina e/o il rinnovo dei componenti degli organi della Fondazione con le modalità previste dal presente Statuto.
Il Consiglio Generale è organo consultivo e con funzioni di nomina ed ha facoltà di esprimere pareri non vincolanti su qualsiasi argomento che il Consiglio di amministrazione riterrà opportuno sottoporre al suo esame.
È composto da un numero minimo di undici, fino ad un massimo di trenta membri, che rimangono in carica a vita a tempo indeterminato.
È composto dai fondatori, nonché da altri membri cooptati dal Consiglio Generale
medesimo a maggioranza assoluta. Elegge tra i propri membri, a maggioranza relativa dei medesimi, il proprio Presidente, che diviene Presidente del Consiglio Generale, il quale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
Il Consiglio Generale nomina il Revisore Contabile a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Le riunioni del Consiglio Generale, da tenersi almeno una volta l’anno su convocazione del suo Presidente o in mancanza, del Presidente del Consiglio di amministrazione, sono valide se è presente almeno 1/3 (un terzo) dei propri membri e delibera con il voto favorevole di 1/3 (un terzo) dei presenti.
Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche statutarie il Consiglio Generale dovrà deliberare con una maggioranza qualificata (almeno la maggioranza dei membri il Consiglio stesso).
Qualora, per scadenza dell’incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione vengano a mancare i membri del Consiglio di amministrazione o uno di essi, designati dal Consiglio Generale, lo stesso provvederà alla nomina entro tre mesi dalla vacanza.
Il Consiglio Generale delibererà la nomina a maggioranza assoluta dei propri membri.
Scaduto il termine di tre mesi dalla vacanza senza che sia intervenuta la delibera di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, il Presidente del Consiglio di amministrazione proporrà al Presidente del Consiglio Generale i nominativi dei candidati, i quali verranno considerati eletti in caso di mancata pronunzia del Consiglio Generale entro un mese dalla comunicazione scritta della proposta. I singoli membri del Consiglio Generale, anche se ciò non costituisce dovere giuridico, potranno offrire la loro collaborazione – in relazione all’attività professionale esercitata per contribuire a realizzare nel miglior modo possibile gli scopi della Fondazione.
In caso di impedimento per qualsiasi causa, ciascun membro del Consiglio Generale ha facoltà di indicare altra persona per ricoprire il proprio incarico. In tal caso, il Consiglio Generale potrà, a maggioranza semplice dei propri membri, cooptare la persona così indicata.
Possono far parte del Consiglio Generale anche Associazioni, Fondazioni, O.N.L.U.S. o altri Enti in generale, tramite un proprio rappresentante.
I verbali delle Assemblee del Consiglio Generale devono constare di apposito registro previamente vidimato.
Il Comitato Tecnico-Esecutivo è costituito presso la sede della Fondazione in Verona e ne potranno essere istituiti anche presso i capoluoghi di provincia della Regione Veneto.
Esso si occupa della gestione delle richieste di soccorso ed esprime pareri sulla entità e sulle modalità di erogazione dei finanziamenti ai bisognosi.
Il Comitato è composto da un numero minimo di tre membri, possibilmente commercialisti, legali ed esperti in materia finanziaria, ed è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da un suo delegato; i suoi membri sono nominati dal Consiglio di amministrazione e durano in carica sino a dimissioni o revoca; potrà anche essere formato da Consulenti – avvocati, commercialisti, notai, esperti in materia finanziaria – che si dedicano esclusivamente alla consulenza delle famiglie, dei piccoli artigiani, delle piccole aziende e di piccoli imprenditori in difficoltà.
Nei verbali delle riunioni i membri dissenzienti hanno diritto di far risultare il loro parere.
Il Consiglio di amministrazione potrà, con deliberazione ai sensi dell’art.5 del presente Statuto, disciplinare con Regolamento il funzionamento operativo dei Comitati Tecnico-Esecutivi.
I “Centri di Ascolto” periferici sono costituiti di norma presso le Sezioni territoriali e comunque nelle strutture diocesane del territorio di riferimento dell’attività della Fondazione.
Essi si occupano di accogliere le richieste di aiuto e di accompagnare le persone in stato di bisogno.
Il Consiglio di amministrazione potrà, con deliberazione ai sensi dell’art.5 del presente Statuto, disciplinare con Regolamento il funzionamento operativo dei “Centri di Ascolto”.
L’esercizio finanziario va dall’l gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di amministrazione, entro il 30 Aprile di ciascun anno, approva il bilancio relativo al precedente esercizio. Al bilancio deve essere allegata una nota illustrativa del Presidente.
Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, è predisposto un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi della legge, dal quale risultino, anche tramite una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative ad occasionali raccolte pubbliche di fondi effettuate durante ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione.
La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge osiano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura o abbiano le medesime finalità.
La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Il Consiglio di amministrazione può stabilire e creare particolari Fondi destinati al raggiungimento dell’oggetto della Fondazione.
La Fondazione si estingue per le cause previste dal Codice Civile. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
La Fondazione potrà avvalersi dei benefici fiscali previsti dal D.lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460, nonché di quelli relativi a disposizioni emanate o emanande in materia di Enti non commerciali e di O.N.L.U.S..
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle nonne in materia di enti contenute nellibro primo del Codice Civile nonchè alle norne contenute in materia di Enti non commerciali e di O.N.L.U.S. Organizzazioni non lucrative di utilita sociale
Statuto approvato il 7-10-2010
Telefono: 045 9276213
Dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00
Email: info@fondazioneantiusuratovini.it
Codice fiscale: 93139040237